Vai al contenuto
Politica

Caso Almasri, per la Corte costituzionale non serviva autorizzazione Camera per indagare Bartolozzi per falso

Secondo i giudici, la richiesta di autorizzazione a procedere vale per i ministri ma non per altri funzionari. Tutt'al più Bartolozzi, se sottoposta a indagine, avrebbe potuto invocare il segreto di Stato

ROMA – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 190 depositata oggi, ha parzialmente accolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera contro il Tribunale dei ministri e la Procura di Roma per il caso di Giusi Bartolozzi, l’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’ambito della vicenda Almasri.Il Tribunale dei Ministri, si legge nella sentenza, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui non ha ritenuto prospettabile una responsabilità della dottoressa Bartolozzi, all’epoca dei fatti Capo di gabinetto del ministro della Giustizia, come concorrente nei reati attribuiti a quest’ultimo in relazione alla vicenda dell’arresto e della successiva liberazione di Osama Almasri, svoltasi tra il 19 e il 21 gennaio 2025. La Procura di Roma, dal canto suo, avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del Collegio.È stata invece esclusa una lesione delle prerogative della Camera in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Bartolozzi per le dichiarazioni asseritamente false da lei rese al Tribunale dei Ministri nel corso di un’audizione svoltasi il 31 marzo 2025.

La Corte ha rilevato che, all’esito delle indagini svolte dal Tribunale nei confronti del Ministro, la Procura aveva espressamente invitato il Tribunale a qualificare la condotta serbata dalla dottoressa Bartolozzi come concorso nei reati ascritti al Ministro Nordio, o, alternativamente, a ipotizzare a suo carico il reato di false dichiarazioni durante le indagini.In virtù del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, a fronte di questa sollecitazione, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di configurare, in capo alla dottoressa Bartolozzi, una possibile responsabilità per concorso nei reati attribuiti al Ministro. Ove avesse configurato un tale concorso, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Camera l’autorizzazione a procedere anche nei confronti della stessa dottoressa Bartolozzi, oltre che del Ministro.Dal canto suo la Procura avrebbe dovuto comunicare le valutazioni del Tribunale alla Camera, in modo da porla in condizioni di eventualmente promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dell’autorità giudiziaria, ove avesse ritenuto che la decisione del Tribunale avesse leso le proprie prerogative costituzionali.La Corte ha invece escluso che sussistesse per il Tribunale e per la Procura un obbligo di chiedere un’autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Bartolozzi per il diverso reato di false dichiarazioni. Non è stata infatti condivisa la tesi della Camera, secondo cui l’obbligo di chiedere l’autorizzazione a procedere sancito dall’articolo 96 della Costituzione per i reati attribuiti a un ministro nell’esercizio delle sue funzioni si estenderebbe anche ai reati compiuti da un terzo e semplicemente connessi a quelli ministeriali, come – in ipotesi – dichiarazioni false realizzate allo scopo di occultare la responsabilità di un ministro.La Corte ha, in proposito, sottolineato che la specialità della disciplina dei reati ministeriali, con la connessa garanzia dell’autorizzazione a procedere a tutela dell’azione di governo, esclude una interpretazione estensiva della disciplina dell’autorizzazione stessa. Eventuali esigenze di riservatezza istituzionale su circostanze apprese da persone interrogate dal Tribunale che non rivestano funzioni ministeriali possono essere tutelate, ove ne ricorrano le condizioni di legge, attraverso lo strumento dell’opposizione del segreto di Stato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it